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IL
NOSTRO STATUTO
STATUTO
DI ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1) E' costituita un'associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE FONS PERENNIS".
Art. 2) L'associazione ha sede in Roma, Via Stamira 21
Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro ed ha come oggetto:
- lo studio, la divulgazione, la conservazione e la rivalutazione
del patrimonio storico, culturale, artistico e letterario italiano
tradizionale e delle culture e discipline tradizionali occidentali
ed orientali in genere; - lo studio e la pratica delle dottrine
e delle tecniche psico-fisiche tradizionali, sia orientali sia occidentali,
nonche' la loro salvaguardia, il loro recupero e la loro diffusione
nelle societa' moderne; - l'incontro e la conoscenza reciproca dell'oriente
con l'occidente e dell'occidente con l'oriente, anche incentivando
o organizzando viaggi e incontri personali; - la difesa e la conservazione
dell'ambiente e della natura dall'inquinamento e dal degrado.
Per realizzare i propri scopi, l'Associazione, oltre a quanto indicato
in precedenza: - organizza attivita' culturali, quali convegni,
conferenze, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di
film e video, concerti, spettacoli e rassegne teatrali, di poesia;
- coordina e favorisce l'applicazione di tecniche terapeutiche tradizionali
e/o appartenenti al campo delle cosiddette medicine dolci o alternative,
con particolare attenzione verso quelle forme di trattamento che
coinvolgono il complesso psico-fisico umano nella sua interezza;
- organizza e favorisce attivitˆ di formazione teorica e pratica,
tramite l'attivazione e gestione di corsi di preparazione e di perfezionamento,
anche a distanza e/o con strumenti telematici, la costituzione di
comitati o gruppi di studio e ricerca; - stimola e favorisce la
vita associativa attraverso incontri, manifestazioni tra soci anche
in occasione di festivita' o ricorrenze, la vita in comune in ambienti
naturali, viaggi per studio e conoscenza di genti e paesi; - esercita
una attivita' editoriale con la pubblicazione di una rivista-bollettino,
nonche' la pubblicazione di atti di convegni e seminari, dei risultati
di studi e ricerche, anche in forma video, magnetica o su qualunque
supporto tecnologico.
L'associazione, per i perseguimento dei propri fini istituzionali,
potra' ricevere contributi ed erogazioni da privati ed istituzioni
nazionali ed internazionali.
PATRIMONIO
Art. 4) Il patrimonio dell'associazione e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; c) da
donazioni, legati, lasciti.
Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attivitˆ ed alla vita
dell'associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni
nonche' dalle raccolte pubbliche di fondi.
ASSOCIATI
Art.
6) I membri dell'associazione si suddividono in:
a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti
nell'atto costitutivo;
b) soci ordinari: lo sono coloro che aderiscono all'associazione
successivamente;
Appartengono all'ultima categoria tutti coloro (persone fisiche
e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalita'
dell'associazione, facciano richiesta di ammissione all'organo amministrativo
con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate
le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione
delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti,
in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione e' deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio
direttivo o dall'amministratore unico, ed ha effetto dalla data
della deliberazione.
Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa,
che verra' fissata di anno in anno dall'organo amministrativo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate al momento
dell'iscrizione e successivamente, con le modalita' fissate dall'organo
amministrativo con apposito regolamento. entro il mese di febbraio
di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso
di scioglimento del singolo rapporto associativo ne' in caso di
scioglimento dell'associazione, ne' sono trasmissibili, se non nel
caso di successione a causa di morte.
Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono,
hanno parita' di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi
nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalita'
che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto
e quelle dei regolamenti che verranno emanati dall'organo amministrativo
e la cui osservanza e' obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all'associazione non puo' essere temporanea.
Art. 9) La qualita' di associato deve risultare da apposito registro
tenuto a cura dell'organo amministrativo. Tale qualita', oltre che
per morte o per recesso da comunicarsi con lettera entro il mese
di ottobre dell'anno in corso all'organo amministrativo, si perde
per esclusione deliberata dall'organo amministrativo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza
nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote
associative per oltre un anno;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati
comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'emanazione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve
essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione
puo' essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause
che l'hanno determinata.
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