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IL NOSTRO STATUTO

 

STATUTO DI ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FONS PERENNIS".
Art. 2) L'associazione ha sede in Roma, Via Stamira 21
Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro ed ha come oggetto: - lo studio, la divulgazione, la conservazione e la rivalutazione del patrimonio storico, culturale, artistico e letterario italiano tradizionale e delle culture e discipline tradizionali occidentali ed orientali in genere; - lo studio e la pratica delle dottrine e delle tecniche psico-fisiche tradizionali, sia orientali sia occidentali, nonche' la loro salvaguardia, il loro recupero e la loro diffusione nelle societa' moderne; - l'incontro e la conoscenza reciproca dell'oriente con l'occidente e dell'occidente con l'oriente, anche incentivando o organizzando viaggi e incontri personali; - la difesa e la conservazione dell'ambiente e della natura dall'inquinamento e dal degrado.
Per realizzare i propri scopi, l'Associazione, oltre a quanto indicato in precedenza: - organizza attivita' culturali, quali convegni, conferenze, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e video, concerti, spettacoli e rassegne teatrali, di poesia; - coordina e favorisce l'applicazione di tecniche terapeutiche tradizionali e/o appartenenti al campo delle cosiddette medicine dolci o alternative, con particolare attenzione verso quelle forme di trattamento che coinvolgono il complesso psico-fisico umano nella sua interezza; - organizza e favorisce attivitˆ di formazione teorica e pratica, tramite l'attivazione e gestione di corsi di preparazione e di perfezionamento, anche a distanza e/o con strumenti telematici, la costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca; - stimola e favorisce la vita associativa attraverso incontri, manifestazioni tra soci anche in occasione di festivita' o ricorrenze, la vita in comune in ambienti naturali, viaggi per studio e conoscenza di genti e paesi; - esercita una attivita' editoriale con la pubblicazione di una rivista-bollettino, nonche' la pubblicazione di atti di convegni e seminari, dei risultati di studi e ricerche, anche in forma video, magnetica o su qualunque supporto tecnologico.
L'associazione, per i perseguimento dei propri fini istituzionali, potra' ricevere contributi ed erogazioni da privati ed istituzioni nazionali ed internazionali.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'associazione;
b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; c) da donazioni, legati, lasciti.
Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attivitˆ ed alla vita dell'associazione sono costituiti:
a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali;
c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni nonche' dalle raccolte pubbliche di fondi.

ASSOCIATI

Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:
a) soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
b) soci ordinari: lo sono coloro che aderiscono all'associazione successivamente;
Appartengono all'ultima categoria tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalita' dell'associazione, facciano richiesta di ammissione all'organo amministrativo con esplicita indicazione del domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione e' deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo o dall'amministratore unico, ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Art. 7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verra' fissata di anno in anno dall'organo amministrativo.
Le quote annuali di associazione devono essere versate al momento dell'iscrizione e successivamente, con le modalita' fissate dall'organo amministrativo con apposito regolamento. entro il mese di febbraio di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne' in caso di scioglimento dell'associazione, ne' sono trasmissibili, se non nel caso di successione a causa di morte.
Art. 8) Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parita' di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalita' che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dall'organo amministrativo e la cui osservanza e' obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all'associazione non puo' essere temporanea.
Art. 9) La qualita' di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura dell'organo amministrativo. Tale qualita', oltre che per morte o per recesso da comunicarsi con lettera entro il mese di ottobre dell'anno in corso all'organo amministrativo, si perde per esclusione deliberata dall'organo amministrativo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.
L'emanazione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ASS. CULT. FONS PERENNIS VIA STAMIRA 21 ROMA